LE FIGURE DI ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'ASPP

L’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è la figura incaricata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per fa parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti, definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, sono:

  • provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

 

REQUISITI

Per poter ricoprire il ruolo di ASPP, è necessario essere in possesso di:

  • un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

E

  • di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B)

La norma prevede, per chi è in possesso di alcune tipologie di laurea, l’esonero dai Moduli A e B.

Chiunque voglia ricoprire il ruolo di ASPP deve comunque essere in regola con l’aggiornamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, art. 32 e Accordo Stato-Regioni del 26-01-06.

L'RSPP

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la figura incaricata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti, definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, sono:

  • provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.


Quello tra Datore di lavoro ed RSPP è quindi un rapporto fiduciario, tanto che la nomina di tale figura è uno dei compiti che il Datore di lavoro non può delegare.

REQUISITI
Per poter ricoprire il ruolo di RSPP, è necessario essere in possesso di:

  • un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

E

  • di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B)

E

  • di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro – correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (Modulo C).

La norma prevede, per chi è in possesso di alcune tipologie di laurea, l’esonero dai Moduli A e B.

Chiunque voglia ricoprire il ruolo di RSPP deve comunque frequentare il Modulo C ed essere in regola con l’aggiornamento.