LA FIGURA DELL'ADDETTO ALLE EMERGENZE

L’art. 18, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, impone al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuzione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

I lavoratori, ai sensi dell’art. 43, c. 3, dello stesso Decreto, “non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.

Gli addetti, oltre alle informazioni specifiche sul piano di emergenza della sede nella quale operano e alle relative attività di addestramento, devono ricevere la formazione prevista dai provvedimenti richiamati da D.Lgs. 81/08 o da altre normative applicabili.