LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
L'RLS
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della Sicurezza durante il lavoro.
Può essere aziendale, territoriale o di sito produttivo.
In ogni caso, è scelto dai lavoratori, direttamente o nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali, senza che il Datore di lavoro possa in alcun modo intervenire nella scelta.
Il numero minimo degli RLS è di:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Se i lavoratori non procedono alla scelta dell’RLS aziendale, le sue funzioni sono svolte da quello territoriale o di sito produttivo, salvo intese diverse tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pià rappresentative sul piano nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, art. 37.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.