LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
IL TCA
Il TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA è una figura professionale idonea ed abilitata in tutta Italia ad effettuare misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo secondo quanto dispone la Legge quadro n. 447/95.
Il 19.04.2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 42/2017 che disciplina, oltretutto, le nuove modalità di iscrizione nell’Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale, definendo i contenuti del nuovo programma del corso e istituendo l’obbligatorietà dell’aggiornamento per chi è già Tecnico abilitato.
In particolare, gli artt. 20 e seguenti individuano i criteri generali per l’esercizio della professione, prevedendo l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione nonché le modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco stesso; i requisiti dei corsi di formazione e relativi aggiornamenti; la costituzione di un tavolo tecnico nazionale di coordinamento presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Possono partecipare ai corsi di formazione coloro che sono in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2 del D.Lgs. 42/2017.
Solo in fase di prima attuazione, potevano partecipare anche coloro che erano possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, requisito ammesso dalla normativa in via di transitoria, fino al 17.02.2022.
Per quanto riguarda i professionisti già abilitati, l’aggiornamento quinquennale decorre dalla data di inserimento nell’Elenco, per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
Cita la norma: “In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere dei sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova di avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco”.