FORMAZIONE DEL LAVORATORE
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei lavoratori sono stabiliti, in base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (rep. 221/CSR).
Il percorso formativo è suddiviso in due parti:
- formazione generale, della durata di 4 ore, sui concetti generali della prevenzione, uguale per tutti i lavoratori, a prescindere dal settore di attività;
- formazione specifica, di durata variabile, a seconda del settore di attività nel quale il lavoratore opera.
Il monte ore di formazione specifica da frequentare (4, 8 o 12 ore) è individuato in base al settore ATECO (ATtività ECOnomica) di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (basso, medio, alto), così come indicato nell’allegato 2 dell’Accordo, consultabile cliccando sul collegamento sotto riportato.
Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 (Rep. 221)
La durata totale del corso di formazione è la seguente:
- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio BASSO: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio MEDIO: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio ALTO: TOTALE 16 ore
I lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (addetti alla sola attività di ufficio), possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
La formazione generale e la formazione specifica a rischio basso possono essere svolte anche in modalità e-learning.
La formazione è soggetta ad aggiornamento quinquennale, della durata di 6 ore, che può essere svolta anche in modalità e-learning.
Il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
L’avvio dei lavoratori ai corsi è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. l, del D.Lgs. 81/08 e i lavoratori sono obbligati a partecipare ai corsi, ai sensi dell’art. 20, c. 2, lett. h, dello stesso Decreto.