La normativa prevede che per poter mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, il professionista si aggiorni in materia, seguendo incontri per una durata complessiva di almeno 40 ore nel quinquennio, specificando che le ore di seminari computabili sono limitate a 12.
Ciascun professionista può scegliere il proprio percorso formativo, in base alle proprie esigenze e ai propri interessi di approfondimento, scegliendo di frequentare uno o più incontri, in quanto tra loro indipendenti.
La partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti dei corsi per addetti all’antincendio già qualificati, ai sensi del D.M. 2/09/2021, limitatamente alla parte teorica.