LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

L'RLS

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della Sicurezza durante il lavoro.

Può essere aziendale, territoriale o di sito produttivo.

In ogni caso, è scelto dai lavoratori, direttamente o nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali, senza che il Datore di lavoro possa in alcun modo intervenire nella scelta.

Il numero minimo degli RLS è di:

  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Se i lavoratori non procedono alla scelta dell’RLS aziendale, le sue funzioni sono svolte da quello territoriale o di sito produttivo, salvo intese diverse tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pià rappresentative sul piano nazionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/08, art. 37.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.