FORMAZIONE DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione degli addetti al primo soccorso sono stabiliti dal Decreto 15 luglio 2003, n. 388 e si differenziano in relazione al gruppo di appartenenza dell’azienda.
Infatti, le aziende (ovvero le unità produttive) sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A
  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (*);
  3. aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Per consultare gli indici infortunistici di inabilità permanente, clicca sul collegamento riportato di seguito.

(*) Indici di frequenza inabilità permanente

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, art. 37 e Decreto del 15 luglio 2003, n. 388.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
La durata del percorso formativo è la seguente:

  • Aziende del Gruppo A – 16 ore;
  • Aziende del Gruppo B e del Gruppo C – 12 ore.

Sono previste una parte teorica e una parte pratica.

La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
La durata dei corsi di aggiornamento non è definita, ma si fa normalmente coincidere con la durata del modulo pratico del corso di prima formazione:
  • Aziende del Gruppo A – 6 ore;
  • Aziende del Gruppo B e del Gruppo C – 4 ore.